|
- 1. Organizzazione politica
- . Organizzazione politica
- 2. Composizione e rinnovo dei rami federali
- 1. Ramo esecutivo
- 2. Ramo legislativo
- Composizione della Camera Bassa
- Elezione dei membri della Camera bassa attraverso il principio della maggioranza relativa
- Elezione dei membri della Camera bassa attraverso il principio della rappresentanza proporzionale
- Composizione della Camera Alta
- 3. Insediamento e sessioni del Congresso
1. Organizzazione politica
. Organizzazione politica
Il Messico è uno Stato federale composto da trentadue stati: trentuno stati e il Distretto Federale (Città del Messico), quest’ultimo è la sede dei rami federali. Il sistema di governo è presidenziale. Sia il potere della Federazione che quello dei trentadue stati si basano sul principio della divisione dei poteri tra i rami esecutivo, legislativo e giudiziario.
Il potere esecutivo federale si basa sul Presidente degli Stati Uniti Messicani, in ognuno dei trentuno stati sul governatore di ogni entità e sul capo del governo del Distretto Federale. Tutti loro sono eletti ogni sei anni e non possono essere rieletti.
Il ramo legislativo federale è affidato al Congresso dell’Unione, che è diviso in una camera alta e una bassa. Il ramo legislativo dei trentadue stati è monocamerale; quelli dei trentuno stati sono chiamati congressi locali e quello del distretto federale è chiamato assemblea legislativa. Tutti i legislatori sono eletti per un periodo di tre anni, tranne i membri della Camera Alta che durano sei anni.
Il ramo giudiziario della federazione è affidato alla Corte Suprema di Giustizia della Nazione, composta da undici ministri eletti con il voto dei due terzi dei membri della Camera Alta, proposti dal Presidente, per un periodo di quindici anni. Il ramo giudiziario dei trentadue stati è affidato alle rispettive Corti supreme di giustizia.
La Costituzione stabilisce che tutti gli stati della federazione devono adottare il comune come base per la divisione territoriale, politica e amministrativa. Un Municipio comunale, eletto con voto pubblico e diretto, amministra ognuno dei 2.441 comuni in cui è diviso il paese. Ogni municipio è composto da un presidente municipale e da un numero variabile di funzionari e amministratori.
2. Composizione e rinnovo dei rami federali
La Costituzione riconosce le elezioni come l’unico metodo legittimamente valido per comporre e rinnovare i rami federali esecutivo e legislativo degli stati e dei comuni.
1. Ramo esecutivo
Il supremo ramo esecutivo federale poggia su un solo membro. Esso è affidato al Presidente degli Stati Uniti Messicani. Oltre a guidare il governo della Repubblica, il presidente è anche capo dello Stato e dell’esercito. Viene eletto ogni sei anni attraverso l’elezione diretta, il suffragio universale e il principio della maggioranza relativa o semplice. La Costituzione politica vieta rigorosamente la rielezione in qualsiasi modalità.
2. Ramo legislativo
Il ramo legislativo federale è affidato al Congresso dell’Unione, che è diviso in una Camera Alta e una Bassa. 500 membri che servono per un periodo di tre anni e non possono essere rieletti per un periodo immediato compongono la Camera bassa, e 128 membri che sono eletti per un periodo di sei anni e possono essere rieletti solo dopo un periodo di metà mandato, compongono la Camera alta.
Composizione della Camera Bassa
La Camera Bassa è composta da 500 rappresentanti, tutti rinnovati ogni tre anni secondo una variante del sistema di rappresentanza proporzionale personalizzato in cui alcuni dei suoi membri sono eletti con una formula maggioritaria e i rimanenti con una formula di rappresentanza proporzionale, secondo termini che assicurano un alto grado di proporzionalità tra voti e seggi.
Così, dei 500 membri che compongono la Camera bassa, 300 sono eletti a maggioranza relativa in circoscrizioni uninominali, e gli altri 200 sono eletti con rappresentanza proporzionale attraverso il sistema delle liste di partito in cinque circoscrizioni plurinominali di 40 seggi ciascuna.
Su questa base, la Costituzione stabilisce due disposizioni particolarmente rilevanti per quanto riguarda la composizione della Camera bassa:
Nessun partito politico può avere più di 300 membri della Camera bassa eletti con entrambi i principi, cioè maggioranza relativa e rappresentanza proporzionale. Così, se un partito politico può aspirare alla maggioranza assoluta dei seggi (251) grazie ai suoi risultati elettorali, la legge gli impedisce di raggiungere la maggioranza qualificata (due terzi dei seggi totali) richiesta per approvare le riforme costituzionali dal partito stesso.
In termini generali e al fine di garantire la proporzionalità tra voti-seggi, nessun partito politico è autorizzato ad avere un numero totale di membri della Camera bassa, che supera gli otto punti dalla percentuale dei voti nazionali espressi a suo favore. Per esempio, se un partito politico vince il 35% delle elezioni, non potrà ottenere più del 43% dei seggi, cioè più di 215 dei 500 seggi.
La Costituzione stabilisce inoltre che l’unica eccezione a questa regola sarà nel caso in cui un partito politico ottenga una percentuale dei seggi complessivi della Camera che superi la somma della percentuale dei voti nazionali espressi più l’8% attraverso il voto a maggioranza relativa nei distretti uninominali. Per esempio, se un partito vince 235 delle circoscrizioni unipersonali (pari al 47% del totale), con il 35% dei voti totali espressi, la regola di proporzionalità dell’8% non sarebbe applicabile anche se il differenziale tra voti e seggi sarebbe pari al 12%.
I membri della Camera bassa federale non possono essere rieletti per il mandato immediatamente successivo, anche se questa restrizione non si applica ai membri sostitutivi della Camera bassa che non sono mai stati in carica. In questo caso, essi possono diventare membri titolari della Camera bassa per il mandato immediatamente successivo. Tuttavia, i membri titolari della Camera bassa non possono essere eletti per il mandato immediatamente successivo come sostituti.
Elezione dei membri della Camera bassa attraverso il principio della maggioranza relativa
L’elezione dei 300 membri federali della Camera bassa attraverso il principio della maggioranza relativa è condotta in 300 distretti unipersonali. La distribuzione dei 300 distretti tra i trentadue stati è stabilita in base alla percentuale della popolazione che vive in ciascuno di essi. Sulla base dei risultati ottenuti nel censimento della popolazione e delle abitazioni che viene effettuato ogni dieci anni in Messico, la Costituzione stabilisce che nessuno stato può avere meno di due distretti uninominali federali.
La più recente ridistribuzione dei 300 distretti tra i trentadue stati, al fine di garantire che ogni deputato rappresenti un segmento equivalente della popolazione e quindi soddisfi il principio di equità nel voto, è stata verificata tra l’aprile 2004 e il gennaio 2005, sulla base del censimento della popolazione realizzato nel 2000. Questa nuova distribuzione dei distretti sarà in vigore fino alle elezioni federali di midterm del luglio 2009, e una nuova distribuzione dei distretti avrà luogo prima delle elezioni presidenziali e legislative del 2012.
Il grafico seguente indica la distribuzione dei 300 distretti unipersonali nei trentadue stati, risultante dalla revisione fatta nel 2004 e in vigore fino alle elezioni di midterm del 2009.
Stato |
Distretti |
Aguascalientes |
|
Baja California |
|
Baja California Sur |
|
Campeche |
|
Chiapas |
|
Chihuahua |
|
Coahuila |
|
Colima |
|
Distrito Federal |
|
Durango |
|
Stato del Messico |
|
Guanajuato |
|
Guerrero |
|
Hidalgo |
|
Jalisco |
|
Michoacan |
|
Morelos |
|
Nayarit |
|
Nuevo Leon |
|
Oaxaca |
|
Puebla |
|
Queretaro |
|
Quintana Roo |
|
San Luis Potosi |
|
Sinaloa |
|
Sonora |
|
Tabasco |
|
Tamaulipas |
|
Tlaxcala |
|
Veracruz |
|
Yucatan |
|
Zacatecas |
|
TOTALE |
Elezione dei membri della Camera bassa attraverso il principio della rappresentanza proporzionale
L’elezione dei 200 membri della Camera bassa attraverso il principio della rappresentanza proporzionale viene effettuata per mezzo di liste di elettori regionali in cinque multidistretti con più membri. 40 membri della Camera bassa sono eletti equamente in ciascuna di queste circoscrizioni.
Per partecipare all’elezione dei membri della Camera bassa, un partito politico deve dimostrare di aver registrato candidati per i seggi della Camera bassa da eleggere attraverso il principio della maggioranza relativa in almeno 200 dei 300 distretti uninominali. Se soddisfa questo requisito, il partito politico può procedere alla registrazione della sua lista regionale di candidati nei cinque collegi plurinominali. Queste liste regionali sono chiuse e bloccate, nel senso che l’ordine delle candidature è invariabile e nessuna di esse può essere eliminata.
Per avere diritto ad avere membri di rappresentanza proporzionale alla Camera bassa, un partito deve raggiungere almeno il 2% del totale dei voti espressi per queste elezioni. La Costituzione stabilisce che un partito politico che soddisfa i due requisiti di cui sopra sarà assegnato un numero di membri della Camera bassa a rappresentanza proporzionale per distretto in base alla percentuale di voti nazionali vinti e considerando le disposizioni relative alla quantità massima di seggi che un singolo partito può avere (300) e la regola della proporzionalità nel rapporto voti/seggi dell’8%, quando applicabile.
La legislazione elettorale dettaglia le formule e le procedure applicabili per nominare i membri della Camera bassa a rappresentanza proporzionale, considerando le diverse ipotesi o scenari previsti dalle suddette disposizioni.
Composizione della Camera Alta
La Camera Alta o Senato è composta da 128 membri eletti attraverso un sistema segmentato in cui una sezione è eletta con una formula maggioritaria e un’altra con una formula proporzionale. A differenza della Camera bassa, i due segmenti operano indipendentemente.
Tre senatori sono eletti in ciascuno dei trentadue stati. A tal fine, i partiti politici devono registrare una lista con due formule per i loro candidati. Due dei seggi sono assegnati attraverso il principio della maggioranza relativa, cioè appartengono al partito che ha ottenuto il maggior numero di voti, e il terzo è nominato attraverso il principio della prima minoranza, cioè al partito che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti.
I restanti trentadue seggi sono nominati con il sistema della rappresentanza proporzionale, secondo le liste degli elettori di un unico distretto nazionale plurinominale. La legge stabilisce che una formula di proporzionalità pura (quoziente naturale e resto superiore) deve essere utilizzata per la loro nomina.
Come già detto, i membri sostitutivi della Camera bassa e alta possono essere eletti per il mandato immediatamente successivo come membri titolari, a condizione che non siano mai stati in carica, ma i membri titolari della Camera alta e bassa non possono essere eletti come sostituti per il mandato immediatamente successivo.
3. Insediamento e sessioni del Congresso
La Costituzione stabilisce che le Camere non possono aprire le loro sessioni né esercitare le loro funzioni senza la presenza di più della metà del loro numero totale di membri. Tuttavia, i membri presenti devono riunirsi nel giorno stabilito dalla legge e obbligare gli assenti a presentarsi nei trenta giorni successivi. Se gli assenti non si ripresentano, si considera che abbiano rinunciato alla loro carica, e si convocano i sostituti. I sostituti devono presentarsi entro i 30 giorni successivi. Se non lo fanno, i loro seggi sono considerati vacanti e vengono convocate nuove elezioni.
Il Congresso deve tenere due sessioni ordinarie all’anno. La prima inizia il 1° settembre di ogni anno e può estendersi fino al 15 dicembre dello stesso anno, tranne negli anni in cui entra in carica il presidente della repubblica. In questo caso, le sessioni possono estendersi fino al 31 dicembre. Il secondo periodo inizia il 1° febbraio e termina il 30 aprile.
Durante i periodi di sospensione si forma una Commissione permanente composta da 37 membri. Diciannove di loro sono membri della Camera bassa, e diciotto sono membri della Camera alta, nominati dalle rispettive Camere il giorno prima della chiusura dei periodi di sessione ordinaria.
La Commissione permanente ha l’esclusiva attribuzione di convocare il Congresso o una delle Camere in sessioni straordinarie, sia per suo conto che su richiesta del Ramo esecutivo. Il voto dei due terzi dei membri presenti è obbligatorio in ogni caso.
Il Presidente, i membri della Camera Alta e Bassa del Congresso e gli organi legislativi statali hanno il diritto esclusivo di approvare leggi o decreti.